Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

GESTORE PUNTO NAUTICO ATTREZZATO

REGOLAMENTO

PER L’USO DEGLI ORMEGGI

NELL’AMBITO PORTUALE DEL BACINO TURISTICO

DELIBERA 26/07/2007 n° 21

 

 

INDICE:

 

ARTICOLO  1 - DEFINIZIONI. 2

ARTICOLO  2 - INDIVIDUAZIONE DEL PORTO TURISTICO.. 2

ARTICOLO  3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI. 2

ARTICOLO  4 – FONDALI. 3

ARTICOLO  5 – LAVORI SU UNITA’ 3

ARTICOLO  6 – UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE.. 4

ARTICOLO  7 – SERVIZI PORTUALI. 4

ARTICOLO  8 – CANONI E TARIFFE.. 5

ARTICOLO  9 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI. 5

ARTICOLO 10 – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO.. 7

ARTICOLO 11 – VENDITA IMBARCAZIONI. 7

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI ALLE UNITA’ DI TRANSITO.. 8

ARTICOLO 13 – ASSISTENZA IN PORTO.. 9

ARTICOLO 14 – ORMEGGI. 9

ARTICOLO 15 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.. 10

ARTICOLO 16 – NORME ANTINQUINAMENTO.. 10

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA’ 10

ARTICOLO 18 – VIGILANZA E CONTROLLO.. 11

ARTICOLO 19 – NORME DI COMPORTAMENTO.. 11

ARTICOLO 20 – DIVIETI. 11

ARTICOLO 21 – DECADENZA.. 12

ARTICOLO 22 – SANZIONI. 12

ARTICOLO 23 – MOTIVI DI DECADENZA.. 13

ARTICOLO 24 – COLLOCAZIONE CARTELLI. 13

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.. 13


ARTICOLO  1 - DEFINIZIONI

1.1-Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni :

-Porto turistico : ambito demaniale marittimo in concessione al Comune di San Bartolomeo al Mare, destinato all’ormeggio di imbarcazioni da diporto ed ai servizi connessi ed identificato con le modalità di cui all’articolo 2;

-Gestore/Concessionario : il Comune di San Bartolomeo al Mare, nel caso di gestione diretta in economia e/o mediante affidamento in appalto, ovvero altro soggetto cui sia stata demandata la gestione del Porto turistico in conformità agli artt.114, 115 e 116 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (azienda speciale; società a prevalente partecipazione pubblica);

-Utente : assegnatario di un ormeggio;

-Cessionario : assegnatario promotore e/o annuale;

-Temporaneo : assegnatario temporaneo d’ormeggio;

-Unità assegnatarie : imbarcazione da pesca o da diporto di proprietà dell’Utente o in leasing o in affitto o in comodato ed occupante l’ormeggio assegnato;

-Ormeggio : posto barca assegnato ad un Utente nell’ambito del Porto turistico;

-Autorità Marittima : Capitaneria di Porto di Imperia od altro organo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione competente in materia;

-Servizi necessari : servizi strettamente connessi all’ormeggio ed indispensabili per la sua concreta ed effettiva fruizione;

-Canone di ormeggio : importo che comprende il corrispettivo annuo per l’uso dell’ormeggio e per la fruizione dei servizi necessari, secondo apposita tariffa determinata dal Gestore.

 

ARTICOLO  2 - INDIVIDUAZIONE DEL PORTO TURISTICO

2.1-Il Porto turistico comprende gli spazi demaniali individuati con campitura rossa nella planimetria allegata al presente Regolamento.

2.2-Per motivi di sicurezza l’area portuale potrà essere recintata e/o protetta e sorvegliata con un sistema di telecamere a circuito chiuso con videosorveglianza e webcam o altro dispositivo di sicurezza e controllo.

 

ARTICOLO  3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI

3.1-Gli ormeggi ricavati negli spazi del Porto turistico vengono individuati annualmente nel Piano degli Ormeggi che il Concessionario dovrà predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno consentendo così di evidenziare in qualsiasi momento la situazione del Porto turistico medesimo. In corso d’anno il Concessionario potrà modificare il suddetto Piano solo per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere tecnico.

3.2-Gli ormeggi si suddividono nelle seguenti categorie di metratura:

Categoria A : lunghezza da mt.  0.00 a mt.  6.00

Categoria B : lunghezza da mt.  6.01 a mt.  8.00,

Categoria C : lunghezza da mt.  8.01 a mt.10.00,

Categoria D : lunghezza da mt.10.01 a mt.12.00,

Categoria E : lunghezza da mt.12.01 a mt.15,00.

La conformazione dei posti barca non consente l’ormeggio di catamarani a causa della loro larghezza sovradimensionata. Solo per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità è consentito l’ormeggio a tali unità navali per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche dell’unità in parola.

3.3-Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, la lunghezza dell’unità si intende fuori tutto.

La metratura dell’imbarcazione verrà individuata come segue:

a)      per le imbarcazioni immatricolate farà fede la misura indicata sulla Licenza di Navigazione,

b)      per le imbarcazioni non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale (misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l’utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.

E’ consentito derogare al precedente comma sulla lunghezza nel valore percentuale pari al 5% sul valore massimo (in esso sono ricomprese le appendici di qualsivoglia specie) e minimo, purché siano mantenute e garantite le condizioni di sicurezza sia delle unità oggetto di deroga sia delle unità confinanti.

3.4-Il Gestore può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e l’armatore è tenuto ad esibirla.

Nel caso in cui l’armatore non l’avesse in disponibilità, il Gestore si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall’assegnatario in sede di assegnazione ormeggio secondo le modalità previste dalla lett.b) del precedente comma.

Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d’ufficio alla segnalazione presso l’Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo raccomandata r.r., si intimerà la rimozione dell’imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà :

1)      la rimozione d’ufficio dell’imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti,

2)      la decadenza dall’assegnazione dell’ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d’ufficio alla rimozione del natante, il Gestore procederà all’immediata segnalazione dell’occupazione abusiva dell’ormeggio alla Capitaneria di Porto.

 

ARTICOLO  4 – FONDALI

I pescaggi utili all’interno dello specchio acqueo protetto, in rapporto alle profondità dei fondali realizzate e mantenute, in condizioni di minima marea sono :

 

ARTICOLO  5 – LAVORI SU UNITA’

5.1-Le unità alate a secco non potranno sostare sulla banchina per effettuare lavori di carenaggio o altri lavori, ma dovranno essere trasferite immediatamente nelle aree destinate a detto scopo, salvo la facoltà del Gestore di autorizzare, previa motivata richiesta scritta, brevi soste che non comportino l’esecuzione di lavori, ma soltanto ispezioni/visite allo scafo, organi di governo e propulsione ai fini della notazioni di sicurezza.

5.2-Potranno essere altresì consentite operazioni di piccola manutenzione eseguite da personale o ditte iscritte nei registri di cui all’art.68 del Codice della Navigazione le quali, prima dell’inizio delle suindicate operazioni, dovranno presentarsi al Gestore per essere preventivamente autorizzate all’accesso nel Porto Turistico, e previa:

a)      istanza di autorizzazione su moduli predisposti dal Gestore,

b)      dichiarazione scritta di presa visione ed accettazione del Regolamento dell’Uso degli Ormeggi, delle Regole e Usi e dei Piani di Sicurezza,

c)      indicazione dei nominativi del personale che provvederà agli interventi nonché autocertificazione sia della regolarità contributiva ai fini INAIL e INPS sia della copertura assicurativa verso cose e persone nell’espletamento dei servizi,

d)      presentazione copia iscrizione CCIAA con data non inferiore a mesi 6 (sei) con la dicitura antimafia ai sensi artt.6 e 9 del D.P.R. 03.06.1998, n.252,

e)      autocertificazione relativa all’iscrizione nei registri ex art.68 del Codice della Navigazione,

f)       indicazione dell’intervento e dell’imbarcazione oggetto dell’intervento medesimo,

g)      osservanza delle modalità di accesso ed intervento indicate dal Gestore.

5.3-Il Gestore rilascerà un’autorizzazione la cui validità sarà di un anno solare. La stessa potrà essere rinnovata presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà che certifichi la validità della documentazione prodotta in sede di rilascio di autorizzazione.

5.4-Il Gestore si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 2 nonché di revocare l’autorizzazione per mancanza degli stessi e/o per inosservanza sia delle norme regolamentari sia di ogni altra norma in materia di sicurezza e antinquinamento.

5.5-Il rilascio dell’autorizzazione potrà comportare il pagamento di un importo deliberato annualmente dal Gestore quale rimborso spese.

 

ARTICOLO  6 – UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE

6.1-In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e sicurezza portuale, il Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell’Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

 

ARTICOLO  7 – SERVIZI PORTUALI

7.1-Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti per legge all’Autorità Marittima, il Concessionario, direttamente o attraverso convenzioni con terzi, fornirà nell’ambito del Porto turistico i seguenti servizi che saranno svolti a sua esclusiva cura, spese e responsabilità, fatto salvo quanto previsto dall’art.17:

a)      assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, nonché predisposizione delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;

b)      raccolta dei rifiuti di bordo (a tale scopo sulle banchine dovranno essere collocati appositi contenitori);

c)      pulizia delle banchine e degli specchi acquei in concessione;

d)      guardianaggio delle imbarcazioni (il servizio di vigilanza dovrà essere predisposto in conformità alle prescrizioni dell’Autorità Marittima);

e)      rifornimento idrico ;

f)       energia elettrica;

g)      cassetta di pronto soccorso;

h)      pulizie aree portuali, raccolta rifiuti, olii esausti e batterie;

i)        predisposizione e manutenzione delle attrezzature antincendio e organizzazione di servizi di primo intervento antincendio secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Marittima;

j)        alaggio e varo delle imbarcazioni con gru (le operazioni di alaggio e varo potranno essere effettuate in proprio dal Gestore o affidate a ditte esterne autorizzate);

k)     installazione di servizi igienici accessibili ed utilizzabili dagli utenti nell’arco delle 24 (ventiquattro) ore;

l)        servizio di diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse dall’Autorità Marittima.

Considerata la particolare natura amministrativa del Concessionario (Amministrazione Comunale), questi realizzerà i servizi attraverso propri dipendenti od affidamento in pubblico appalto a soggetti esterni tecnicamente idonei a norma di legge. Il Concessionario resterà, comunque, responsabile unico della gestione.

7.2-Servizi accessori:

a)      installazione secondo ormeggio di prora, previa verifica da parte del Gestore della fattibilità tecnica.

 

ARTICOLO  8 – CANONI E TARIFFE

8.1-Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali di cui all’art.7 sono deliberate annualmente dal Gestore.

8.2-Il cessionario sarà esonerato dall’applicazione delle tariffe previste a condizione che comunichi entro il 31 marzo dell’anno di pertinenza l’intenzione di non occupare l’ormeggio per l’intera durata dell’anno stesso. L’esonero si riferisce al periodo 01 aprile/31 dicembre. La comunicazione di cui sopra dovrà eseguirsi a mezzo di lettera raccomandata r.r. e sarà irrevocabile. L’assegnatario eserciterà il diritto a proseguire nel rapporto con l’anno successivo. L’ormeggio lasciato libero sarà nella piena disponibilità del Gestore.

8.3-Le associazioni sportive non a scopo di lucro, per un solo ormeggio temporaneo e previa disponibilità, potranno presentare, entro e non oltre 31 Gennaio di ogni anno, richiesta per l’applicazione di uno sconto sulle tariffe che sarà deliberato annualmente dal Concessionario, il quale ne valuterà l’accoglimento o meno a suo insindacabile giudizio.

8.4-Lo sconto di cui al comma precedente non si applica alle tariffe agevolate invernali e non potrà cumularsi con altre agevolazioni.

 

ARTICOLO  9 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI

9.1-Fatta salva la facoltà di decidere se procedere alla riassegnazione di ormeggi, Il Concessionario attuerà regolari procedimenti di assegnazione annuale e/o pluriennale degli ormeggi ricavati nel Porto turistico, che dovranno svolgersi, finché perdurerà in capo al medesimo la concessione del relativo ambito demaniale, nel rispetto dei seguenti principi, criteri, regole e modalità:

a)      rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste di assegnazione come pervenute al Comune

b)      la durata massima dell’assegnazione degli ormeggi è quadriennale, salvo rinnovo condizionatamente a quello della concessione in capo al Comune salvo il pagamento da parte del cessionario entro il 30 aprile di ciascun anno del canone appositamente stabilito. Qualora l’assegnatario non provvederà al versamento del canone improrogabilmente entro il termine suddetto, allo stesso è consentita la regolarizzazione della propria posizione  col pagamento del canone maggiorato di una percentuale pari al 20% della tariffa annuale improrogabilmente entro il successivo 31 maggio, termine perentorio ed essenziale. L’inosservanza di questo ultimo termine comporterà la decadenza automatica del diritto di ormeggio senza preavviso alcuno da parte del Concessionario. La pronuncia di decadenza implicherà la restituzione della quota di concessione proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio decurtata di un importo pari a 5/12 della tariffa annuale;

c)      in caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio, il cessionario è obbligato a rimuovere l’unità e, ove non vi provveda, il gestore dell’approdo ricorrerà alla rimozione d’ufficio (anche al di fuori dell’ambito portuale) con addebito al cessionario medesimo delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero e custodia; l’insolvenza di quanto dovuto comporterà la restituzione della quota di concessione proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio decurtata del suddetto importo;

d)      nel caso di mancato rinnovo per morosità di cui alla lett.c), o di rinuncia all’ormeggio, da comunicare al competente settore entro il 30 settembre di ciascun anno con efficacia dal 1^ gennaio dell’anno successivo, il Concessionario provvederà alla riassegnazione dell’ormeggio, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di deliberare di non procedere alla immediata riassegnazione, attingendo alle graduatorie delle liste d’attesa predisposte secondo l’ordine rigorosamente cronologico di presentazione della domanda al Protocollo del Comune e secondo la dimensione del posto richiesto ex art.3 – comma 2. Il nuovo assegnatario dovrà confermare per iscritto e contestualmente versare la quota determinata dal Comune entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di disponibilità dell’ormeggio. La mancata risposta entro il suddetto termine determinerà la cancellazione dalla lista d’attesa;

e)      gli iscritti alla lista d’attesa dovranno confermare la propria richiesta improrogabilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno (farà fede solo il timbro postale) sotto comminatoria, in caso contrario, di cancellazione dalla lista;

f)       la lista d’attesa ed i relativi aggiornamenti dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo di ciascun anno presso il Comune, mediante l’affissione all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi;

g)      ciascun cessionario può essere intestatario di un solo ormeggio;

h)      in caso di decesso del cessionario o del soggetto in lista d’attesa, gli eredi legittimi avranno diritto al subentro, purché diano conferma scritta al Concessionario dell’intenzione di esercitare tale diritto entro 6 (sei) mesi dal decesso, pena la decadenza, e sempre che  divenuti proprietari dell’unità in questione per almeno 12 carati, salvo casi particolari esaminati dalla Giunta. E’ facoltà del Concessionario richiedere la presentazione della dichiarazione di successione.

9.2-E’ consentita la concessione temporanea di ormeggi in base alla disponibilità degli ormeggi medesimi.

La richiesta di ormeggio temporaneo può essere presentata solo a partire dal 5^ giorno antecedente la data di inizio del periodo di ormeggio.

Il pagamento della tariffa di ormeggio, deliberata annualmente dal Concessionario, deve essere effettuato entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta, a pena di decadenza dall’assegnazione. L’eventuale avvenuto ormeggio comporterà comunque la corresponsione della tariffa prevista per il transito fino alla liberazione dell’ormeggio.

In caso di mancato pagamento nei termini, di non rimozione dell’imbarcazione alla scadenza del periodo richiesto e non eventualmente rinnovato, di necessità o urgenza o per motivi di sicurezza, il Gestore provvederà alla rimozione e/o all’alaggio dell’imbarcazione con il conseguente deposito presso area o locale individuato dal Gestore medesimo con addebito di tutte le spese conseguenti al proprietario del natante stesso. Di dette operazioni verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r..

Alla scadenza dell’assegnazione potrà essere presentata richiesta di rinnovo secondo le modalità di cui al presente comma.

Alla scadenza dell’assegnazione, l’ormeggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 10.00 medesimo giorno di scadenza a pena di ulteriore addebito della tariffa giornaliera prevista per il transito.

Non è ammessa restituzione della tariffa corrisposta in caso di inutilizzo dell’ormeggio derivante da libera determinazione dell’assegnatario temporaneo.

Qualora il temporaneo, durante il periodo di assegnazione, non dovesse occupare l’ormeggio per più di 3 (tre) giorni consecutivi senza preventiva comunicazione al Gestore, per poterlo riutilizzare dovrà comunicare per iscritto al Gestore tale intenzione con un preavviso di 10 giorni.

 

ARTICOLO 10 – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO

10.1-L’utente non può in alcun caso cedere o subconcedere ad altri l’ormeggio assegnatogli. Ugualmente è vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.

10.2-L’utente non può occupare l’ormeggio con unità diversa da quella comunicata ed autorizzata in sede di assegnazione.

10.3-Per il cessionario è ammesso il cambio di imbarcazione, all’interno della medesima categoria dell’ormeggio in assegnazione, previa presentazione di apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e conseguente rilascio di autorizzazione da parte del Concessionario. Il rilascio della suddetta autorizzazione sarà comunque subordinato alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche della nuova unità, che non dovranno costituire ostacolo né creare difficoltà alle altre unità confinanti.

10.4 – E’ ammessa deroga al termine indicato nel comma precedente per un unico cambio di imbarcazione all’interno della medesima categoria dell’ormeggio in assegnazione, purché la nuova imbarcazione presenti caratteristiche tali da non comportare alcuna variazione al piano degli ormeggi, condizione perentoria ed essenziale per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Concessionario. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, il cessionario dovrà sottoporre in visione al Concessionario l’imbarcazione oggetto del cambio, il quale valuterà a suo insindacabile giudizio la corrispondenza delle caratteristiche.

10.5-L’utente a cui è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al comma precedente non potrà sostituire l’imbarcazione per 2 (due) anni. 

10.6-Ogni utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 3 (tre) giorni dovrà comunicare per iscritto al Gestore la durata dell’assenza affinché questi ne possa disporre per l’utilizzazione durante la sua assenza.

10.7-Il cessionario che al momento dell’assegnazione ha dichiarato di non possedere alcuna imbarcazione o non occupa l’ormeggio da più di 3 (tre) giorni consecutivi senza aver effettuato la comunicazione di cui al precedente comma 5, qualora volesse utilizzare il posto barca, dovrà comunicare per iscritto al Gestore tale intenzione con un preavviso di 10 (dieci) giorni.

Durante il periodo di non occupazione dell’ormeggio il Gestore potrà utilizzarlo.

10.8 -Il Concessionario potrà procedere d’ufficio a cambiare l’ormeggio assegnato con altro, sempre all’interno della medesima categoria, all’atto della redazione annuale del Piano degli Ormeggi di cui all’art.3 - comma 1 - mentre potrà procedervi in qualunque momento dell’anno per comprovate esigenze di carattere tecnico.

10.9 -L’inosservanza di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta la decadenza dal diritto d’ormeggio.

 

ARTICOLO 11 – VENDITA IMBARCAZIONI

11.1-La vendita totale a terzi dell’unità assegnataria di posto di ormeggio non comporta all’acquirente l’automatico diritto al subentro nel posto medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

11.2-Le variazioni di proprietà o dei dati anagrafici dovranno essere sempre tassativamente comunicati al Concessionario entro 15 giorni.

11.3-Il Concessionario, riservandosi la facoltà di consentirne l’esercizio, potrà riconoscere all’acquirente dell’unità assegnataria un diritto di prelazione al subentro nell’ormeggio.

L’esercizio del suddetto diritto sarà riconosciuto solo sulle concessioni in uso dell’ormeggio regolarmente perfezionate con la sottoscrizione della scrittura privata originaria.

L’aspirante acquirente dovrà preventivamente comunicare al Concessionario il proprio intendimento di acquistare l’unità assegnataria richiedendo contestualmente di poter esercitare il diritto di prelazione. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione di rinuncia irrevocabile al diritto in uso dell’ormeggio e dell’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata originaria a firma del venditore/cessionario unitamente alla copia di un suo documento di identità in corso di validità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, il Concessionario comunicherà all’aspirante acquirente l’accoglimento o il rigetto della medesima. L’accoglimento della richiesta comporterà, da parte dell’aspirante acquirente dell’unità assegnataria, il versamento al Concessionario di un importo, deliberato annualmente, a fronte del riconoscimento del suddetto diritto e la sottoscrizione dell’atto definitivo predisposto dal Concessionario medesimo per il subentro nella concessione in uso dell’ormeggio per il periodo residuale. La mancata presentazione della dichiarazione di rinuncia all’ormeggio e/o dell’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata originaria a firma del venditore/cessionario e/o la mancata sottoscrizione dell’atto definitivo da parte dell’aspirante acquirente comporterà l’automatico rigetto dell’istanza.

11.4-Qualora l’unità assegnataria venga venduta per parte dei carati, l’acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest’ultimo partecipi sempre alla proprietà dell’unità per almeno 12 (dodici) carati; il venditore risulterà sempre il cessionario. Di tale vendita il cessionario dovrà darne immediata comunicazione al Concessionario, a pena di decadenza. Alla successiva vendita dell’intera quota (12 carati) o parte di essa da parte del cessionario al comproprietario dell’unità si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma 3.

11.5-Qualora l’ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell’unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l’ormeggio fintanto che almeno 12 (dodici) carati dell’unità assegnataria rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente.

11.6-Al fine dell’applicazione del presente Regolamento, è equiparato al proprietario chiunque abbia la piena disponibilità dell’unità tramite un regolare contratto di leasing, locazione, comodato, da prodursi in copia all’atto della presentazione della domanda di assegnazione del posto di ormeggio. Alla eventuale cessione del contratto sono applicate le disposizioni di cui al precedente comma 3.

 

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI ALLE UNITA’ DI TRANSITO

12.1-Il Concessionario è tenuto a garantire il 10% dei posti disponibili nell’area portuale destinandoli al transito.

12.2-E’ fatto obbligo ai conduttori di unità in transito di presentarsi all’arrivo o entro le ore 10 del giorno successivo al personale addetto con i documenti personali e di bordo in corso di validità per la formalizzazione della concessione in transito ed il versamento di quanto dovuto nei tempi e con le modalità indicate dal personale addetto medesimo.

12.3-Il Concessionario dovrà immediatamente segnalare alla locale Autorità Marittima ogni unità non in regola con le vigenti leggi e con le disposizioni del presente Regolamento. Dovrà, inoltre, segnalare alla Guardia di Finanza la presenza di imbarcazioni battenti bandiera extra-comunitaria.

12.4 La durata massima della sosta delle unità di transito è fissata in giorni 8 (otto).

12.5 In caso di effettiva ed attestata ulteriore disponibilità di ormeggio è consentita la sosta delle unità in transito anche oltre il termine di cui al comma precedente per un periodo di tempo non superiore a 3 (tre) giorni oltre il termine suddetto.

12.6 L’Autorità Marittima si riserva, comunque, la facoltà di esaminare ed eventualmente autorizzare richieste di deroga dall’osservanza del termine sopraccitato e di inoltrarle al Concessionario, ai sensi della vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia.

12.7 Allo scadere della deroga eventualmente concessa dall’Autorità Marittima, l’unità dovrà lasciare libero l’ormeggio. La violazione a tale norma comporterà l’applicazione dell’art.1161 – 2° comma – del Codice della Navigazione.

12.8 Entro le ore 10 del giorno stabilita per la partenza, l’imbarcazione dovrà lasciare il Porto turistico. Successivamente a tale ora sarà addebitato all’utente un ulteriore giorno di sosta.

12.9-Alle unità in transito che hanno usufruito dell’ormeggio non è consentito ritornare prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data della partenza da detti ormeggi, salvo casi di comprovata necessità.

 

ARTICOLO 13 – ASSISTENZA IN PORTO

13.1-Il Porto turistico potrà essere dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 9. Le unità che necessitano di assistenza per l’ormeggio e/o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 9 prima dell’inizio delle manovre.

13.2-Ai marinai di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.

13.3-Per motivi di sicurezza e/o emergenza, i marinai di banchina sono autorizzati a salire a bordo delle unità all’ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.

13.4-Qualora il Concessionario disponga il cambio di ormeggio, la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell’unità con proprio equipaggio. Nel caso in cui l’unità non disponesse di equipaggio e il proprietario fosse nell’impossibilità di eseguire la manovra disposta, sarà il Concessionario a provvedere con proprio personale con oneri e responsabilità a carico dell’armatore medesimo.

 

ARTICOLO 14 – ORMEGGI

14.1-Salvo che non sia espressamente disposto dall’Autorità Marittima per motivi di sicurezza e salvo che sulla testata dei pontili, tutte le unità dovranno essere ormeggiate “in andata” (poppa) negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di fuoribordo aventi particolari caratteristiche il Gestore potrà autorizzare l’ormeggio con la prora rivolta verso i pontili.

14.2-E’ predisposta una catena per ciascuna unità per l’ormeggio di prora normalmente sul lato a dritta  E’ ammessa, previa autorizzazione del Gestore, l’installazione di un secondo ormeggio di prora su catena con oneri a carico dell’assegnatario richiedente.

14.3-Ogni unità  dovrà essere ormeggiata a regola d’arte con cime di ormeggio non galleggianti di idonee dimensione e robustezza sia di prora sia di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni (3 per lato).

14.4-Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell’ancora se non in caso di immediata e comprovata necessità.

14.5-Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere in efficienza e di controllare periodicamente le sistemazioni di ormeggio di sua competenza e, segnatamente, catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili galleggianti e gli altri arredi di banchina.

14.6-Il Concessionario non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi oppure da un non corretto ormeggio dell’unità, fatta eccezione per la rottura delle catene di cui al precedente comma 2 o di bitte/gallocce, anelli d’ormeggio catenaria in banchina di cui al comma 5.

14.7. Nel caso in cui l’imbarcazione non fosse munita di idonei ormeggi ed adeguati parabordi, il Concessionario dovrà comunicarlo, a mezzo raccomandata r.r., all’utente, il quale dovrà regolarizzare la posizione entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempienza, il Concessionario vi provvederà direttamente con addebito delle relative spese all’utente.

 

ARTICOLO 15 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

15.1-Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, nonché degli attestati di sicurezza di legge in corso di validità e devono essere, inoltre, regolarmente assicurate con contrassegno esposto. Discrezionalmente il Concessionario potrà richiedere che tali requisiti vengano verificati dall’Autorità Marittima.

15.2-Acquisito il parere di cui comma precedente, il Concessionario è autorizzato ad intimare all’utente l’adozione delle norme necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza richiesta dal comma 1. Qualora l’intimato non ottemperasse entro il predetto termine, il Concessionario potrà procedere direttamente alla rimozione dell’unità assegnataria con totale addebito delle spese a carico dell’utente.

15.3-Tutte le unità assegnatarie devono inoltre avere a bordo le prescritte dotazioni antincendio efficienti e pronte all’uso.

15.4-Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o spagliolare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l’accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno, inoltre, effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.

15.5-E’ vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (quali latte, taniche, fusti, etc.).

15.6-Tutte le unità assegnatarie dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti agli ormeggi vicini. Il Concessionario è autorizzato ad adottare le procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei confronti delle unità assegnatarie che non rispettino le presenti disposizioni.

 

ARTICOLO 16 – NORME ANTINQUINAMENTO

16.1-I rifiuti prodotti dalle unità assegnatarie in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e collocati nei cassonetti di raccolta appositamente posizionati nel Porto turistico.

16.2-Le batterie, gli olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di deposito di accumulo) dovranno essere depositati negli appositi contenitori o alla stazione di aspirazione (quando in funzione), previo contatto con i marinai di banchina in servizio.

 

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA’

17.1-L’utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

17.2-Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell’espletamento dei servizi in appalto, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell’ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.

17.3-Resta stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose per attività diverse dai servizi portuali, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione di responsabilità.

17.4-Il Concessionario non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto turistico e anche a bordo delle imbarcazioni.

17.5-Il Concessionario è altresì manlevato dalla responsabilità per danni causati da urto fortuito o per causa dubbia ai sensi dell’art.482 del Codice della Navigazione.

 

ARTICOLO 18 – VIGILANZA E CONTROLLO

18.1-Fatti salvi i poteri proprio dell’Autorità Marittima, il Concessionario si avvarrà della Polizia Municipale nell’opera di sorveglianza o prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all’interno del Porto turistico.

 

ARTICOLO 19 – NORME DI COMPORTAMENTO

19.1-E’ obbligo per gli utenti del Punto Nautico il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

A)    Velocità: la velocità delle unità nell’ambito dell’approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, deve essere ridotta al minimo indispensabile per manovrare e comunque non superare i 2 nodi;

B)    Precedenza: le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;

C)    Abbandono: le unità  lasciate in abbandono verranno rimosse d’ufficio con tutte le spese inerenti a carico dell’utente.

D)    Inquinamento acustico: le prove dei motori (da effettuarsi sempre ad elica disinserita) e qualsiasi altro rumore molesto sono consentiti :

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 – DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00.

19.2-Il reiterato e/o il grave inadempimento agli obblighi di cui sopra comporta la decadenza automatica dal diritto di ormeggio.

 

ARTICOLO 20 – DIVIETI

20.1-All’interno del Porto turistico è vietato :

a)fare balneazione e immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati;

b)effettuare lo sci nautico, wind surf e pesca;

c)depositare combustibili di qualunque genere;

d)gettare e/o sversare in mare immondizie, olio, nafta e qualsiasi sostanza nociva (allegato A L.31.12.1982, n.979) che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale nonché ingombrare i pontili e le passerelle con materiali vari, rifiuti e simili. Per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito solo l’impiego di prodotti biodegradabili;

e)occupare aree portuali con imbarcazioni, attrezzi e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione del Concessionario;

f)accedere al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) su scali d’alaggio, sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;

g)l’utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio;

h)effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell’ex art.68 del Codice della Navigazione ed autorizzazione del Concessionario di cui all’art.5;

i)eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all’ormeggio o alate a secco al di fuori delle aree all’uopo destinate;

l)l’ingombro in modo permanente dei pontili e della banchina da parte dei pescatori. Agli stessi è consentito depositare materiali sui pontili e/o sulla banchina solo per l’occorrenza giornaliera per lo svolgimento della professione;

m)l’inquinamento del suolo e la pulizia delle reti da pesca sui pontili e/o sulla banchina. Su questi ultimi è ammesso il deposito temporaneo delle reti, solo se riposte negli appositi contenitori per il periodo strettamente necessario alle operazioni di imbarco, sbarco e manutenzione;

n)lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;

o)manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;

p)scavalcare recinzioni e/o delimitazioni dell’area portuale per accedervi;

q)l’accesso di animali che non siano preventivamente autorizzati dal Concessionario;

r)lasciare in acqua qualsiasi tipo di “tender”;

s)lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;

t)accendere fuochi, anche del tipo “barbecue” o simili, sulla banchina, sui pontili e sui moli;

u)provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;

v) lasciare sui pontili le manichette dell’acqua non opportunamente raccolte, lasciare l’acqua di banchina aperta o collegata all’imbarcazione senza persone a bordo e l’utilizzo di acqua per usi impropri; inoltre, al fine di limitare gli sprechi d’acqua, gli utenti dovranno dotarsi di pistola regolatrice del flusso idrico.

20.2-I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di Polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunale di prestare in ogni occasione la massima cautela.

 

ARTICOLO 21 – DECADENZA

21.1-La pronuncia di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio comporterà la restituzione della quota di concessione, proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio ed indicizzata, versata in sede di assegnazione.

21.2-Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di decadenza, il cessionario è obbligato a rimuovere l’unità e, ove non provveda, il Concessionario ricorrerà  alla rimozione d’ufficio (anche al di fuori dell’ambito portuale) con addebito al cessionario medesimo delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero. Laddove il cessionario non provvedesse al pagamento delle spese addebitategli per sua inadempienza, le medesime verranno decurtate dalla quota di concessione di cui al comma precedente.

 

ARTICOLO 22 – SANZIONI

22.1-Fatte salve le competenze dell’Autorità Marittima e senza pregiudizio dei provvedimenti dalla stessa adottati in virtù del Codice della Navigazione in ordine all’infrazione rilevata, il Concessionario potrà, altresì, adottare particolari provvedimenti sanzionatori a carico degli utenti, ivi compresa la decadenza dell’ormeggio.

22.2-Tutti i frequentatori del Porto turistico sono tenuti all’osservanza delle presenti norme, del Codice della Navigazione, delle normative in materia doganale, di polizia, di igiene, tutela ambientale, sicurezza nonché a qualunque altra norma in materia comunque applicabile.

22.3-I contravventori saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero causare a persone e/o cose in conseguenza dell’inosservanza del presente Regolamento, salve le maggiori responsabilità civili e penali.

 

ARTICOLO 23 – MOTIVI DI DECADENZA

23.1-Per i motivi di seguito elencati, il Concessionario darà avvio ai procedimenti che comporteranno la decadenza dal posto di ormeggio a suo tempo assegnato:

a)      Omesso pagamento delle tariffe applicate nei termini stabiliti dal presente Regolamento;

b)      Cambi di barca non espressamente autorizzati per iscritto e/o difformità rispetto a quanto dichiarato relativamente alle dimensioni della nuova imbarcazione;

c)      Qualunque variazione di proprietà dell’imbarcazione da parte del cessionario che non osservi quanto  stabilito dal presente Regolamento;

d)      Cessione anche temporanea, a qualsiasi titolo, a terzi dell’ormeggio in difformità dai casi previsti dal presente Regolamento;

e)      Mendacità dichiarazione attestante la metratura dell’unità;

f)       Grave o reiterata inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il Porto Turistico o delle istruzioni impartite dal Gestore e ritualmente pubblicate, mediante circolare e/o affissione in luogo visibile all’interno del Porto Turistico.

 

ARTICOLO 24 – COLLOCAZIONE CARTELLI

24.1-Il Concessionario è tenuto a collocare nei punti più opportuni cartelli segnalanti i divieti di cui all’art.20.

 

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

25.1-Ferme restando le presenti disposizioni, è facoltà del Concessionario regolare convenzionalmente i rimanenti aspetti del rapporto contrattuale con l’Utente.

25.2-Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d’esecuzione, del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.