Comune di San Bartolomeo al
Mare
Provincia di Imperia
GESTORE PUNTO NAUTICO ATTREZZATO
REGOLAMENTO
PER L’USO DEGLI ORMEGGI
NELL’AMBITO PORTUALE DEL BACINO
TURISTICO
DELIBERA
26/07/2007 n° 21
INDICE:
ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DEL PORTO TURISTICO
ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI
ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE
ARTICOLO 9 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI
ARTICOLO
10 – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO
ARTICOLO
11 – VENDITA IMBARCAZIONI
ARTICOLO
12 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI ALLE UNITA’ DI TRANSITO
ARTICOLO
13 – ASSISTENZA IN PORTO
ARTICOLO
15 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
ARTICOLO
16 – NORME ANTINQUINAMENTO
ARTICOLO
18 – VIGILANZA E CONTROLLO
ARTICOLO
19 – NORME DI COMPORTAMENTO
ARTICOLO
23 – MOTIVI DI DECADENZA
ARTICOLO
24 – COLLOCAZIONE CARTELLI
ARTICOLO
25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..
1.1-Ai fini del presente
regolamento valgono le seguenti definizioni :
-Porto turistico : ambito demaniale marittimo in concessione
al Comune di San Bartolomeo al Mare, destinato all’ormeggio di imbarcazioni da
diporto ed ai servizi connessi ed identificato con le modalità di cui
all’articolo 2;
-Gestore/Concessionario : il Comune di San Bartolomeo al Mare, nel caso di
gestione diretta in economia e/o mediante affidamento
in appalto, ovvero altro soggetto cui sia stata demandata la gestione
del Porto turistico in conformità agli artt.114, 115
e 116 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (azienda speciale; società a
prevalente partecipazione pubblica);
-Utente : assegnatario di un ormeggio;
-Cessionario
: assegnatario promotore e/o annuale;
-Temporaneo
: assegnatario temporaneo d’ormeggio;
-Unità assegnatarie : imbarcazione da pesca o da diporto di
proprietà dell’Utente o in leasing o in affitto o in
comodato ed occupante l’ormeggio assegnato;
-Ormeggio : posto barca assegnato ad un Utente nell’ambito
del Porto turistico;
-Autorità Marittima : Capitaneria di Porto di Imperia od
altro organo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione competente in
materia;
-Servizi necessari : servizi strettamente connessi
all’ormeggio ed indispensabili per la sua concreta ed effettiva fruizione;
-Canone di ormeggio : importo che comprende il corrispettivo
annuo per l’uso dell’ormeggio e per la fruizione dei servizi necessari, secondo
apposita tariffa determinata dal Gestore.
2.1-Il Porto turistico
comprende gli spazi demaniali individuati con campitura rossa nella planimetria
allegata al presente Regolamento.
2.2-Per motivi di sicurezza
l’area portuale potrà essere recintata e/o protetta e sorvegliata con un
sistema di telecamere a circuito chiuso con videosorveglianza e webcam o altro
dispositivo di sicurezza e controllo.
3.1-Gli ormeggi ricavati
negli spazi del Porto turistico vengono individuati annualmente nel Piano degli
Ormeggi che il Concessionario dovrà predisporre entro il 31 marzo di ciascun
anno consentendo così di evidenziare in qualsiasi momento la situazione del
Porto turistico medesimo. In corso d’anno il Concessionario potrà modificare il
suddetto Piano solo per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere
tecnico.
3.2-Gli
ormeggi si suddividono nelle seguenti categorie di metratura:
Categoria
A : lunghezza da mt.
Categoria
B : lunghezza da mt.
Categoria
C : lunghezza da mt.
Categoria
D : lunghezza da mt.10.01 a mt.12.00,
Categoria
E : lunghezza da mt.12.01 a mt.15,00.
La conformazione dei posti barca non consente
l’ormeggio di catamarani a causa della loro larghezza sovradimensionata. Solo
per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine
o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e
tutela della pubblica incolumità è consentito l’ormeggio a tali unità navali
per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche
dell’unità in parola.
3.3-Ai
fini dell’applicazione del presente Regolamento, la lunghezza dell’unità si
intende fuori tutto.
La
metratura dell’imbarcazione verrà individuata come segue:
a)
per le imbarcazioni immatricolate farà fede la
misura indicata sulla Licenza di Navigazione,
b)
per le imbarcazioni non immatricolate si
procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale
(misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l’utente,
con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente
abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria
dichiarazione.
E’ consentito derogare al precedente comma sulla
lunghezza nel valore percentuale pari al 5% sul valore massimo (in esso sono
ricomprese le appendici di qualsivoglia specie) e minimo, purché siano
mantenute e garantite le condizioni di sicurezza sia delle unità oggetto di
deroga sia delle unità confinanti.
3.4-Il
Gestore può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione
di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con
quella prodotta in sede di assegnazione e l’armatore è tenuto ad esibirla.
Nel
caso in cui l’armatore non l’avesse in disponibilità, il Gestore si riserva
la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di
notorietà presentata
dall’assegnatario in sede di assegnazione ormeggio secondo le modalità previste
dalla lett.b) del precedente comma.
Qualora
dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si
procederà d’ufficio alla segnalazione presso l’Autorità Giudiziaria competente
e contestualmente, a mezzo raccomandata r.r., si intimerà la rimozione
dell’imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
La
mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà :
1)
la rimozione
d’ufficio dell’imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese
conseguenti,
2)
la decadenza
dall’assegnazione dell’ormeggio.
Laddove
non fosse possibile procedere d’ufficio alla rimozione del natante, il Gestore
procederà all’immediata segnalazione dell’occupazione abusiva dell’ormeggio
alla Capitaneria di Porto.
I
pescaggi utili all’interno dello specchio acqueo protetto, in rapporto alle
profondità dei fondali realizzate e mantenute, in condizioni di minima marea
sono :
5.1-Le unità alate a secco non potranno sostare sulla banchina
per effettuare lavori di carenaggio o altri lavori, ma dovranno essere
trasferite immediatamente nelle aree destinate a detto scopo, salvo la facoltà
del Gestore di autorizzare, previa motivata richiesta scritta, brevi soste che
non comportino l’esecuzione di lavori, ma soltanto ispezioni/visite allo scafo,
organi di governo e propulsione ai fini della notazioni di sicurezza.
5.2-Potranno
essere altresì consentite operazioni di piccola manutenzione eseguite da
personale o ditte iscritte nei registri di cui all’art.68 del Codice della
Navigazione le quali, prima dell’inizio delle suindicate operazioni, dovranno
presentarsi al Gestore per essere preventivamente autorizzate all’accesso nel
Porto Turistico, e previa:
a)
istanza di
autorizzazione su moduli predisposti dal Gestore,
b)
dichiarazione
scritta di presa visione ed accettazione del Regolamento dell’Uso degli
Ormeggi, delle Regole e Usi e dei Piani di Sicurezza,
c)
indicazione dei
nominativi del personale che provvederà agli interventi nonché autocertificazione
sia della regolarità contributiva ai fini INAIL e INPS sia della copertura
assicurativa verso cose e persone nell’espletamento dei servizi,
d)
presentazione
copia iscrizione CCIAA con data non inferiore a mesi 6 (sei) con la
dicitura antimafia ai sensi artt.6 e 9 del D.P.R. 03.06.1998, n.252,
e)
autocertificazione
relativa all’iscrizione nei registri ex art.68 del Codice della Navigazione,
f)
indicazione
dell’intervento e dell’imbarcazione oggetto dell’intervento medesimo,
g)
osservanza
delle modalità di accesso ed intervento indicate dal Gestore.
5.3-Il Gestore rilascerà
un’autorizzazione la cui validità sarà di un anno solare. La stessa potrà
essere rinnovata presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà che
certifichi la validità della documentazione prodotta in sede di rilascio di
autorizzazione.
5.4-Il
Gestore si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei
requisiti di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 2 nonché di revocare
l’autorizzazione per mancanza degli stessi e/o per inosservanza sia delle norme
regolamentari sia di ogni altra norma in materia di sicurezza e
antinquinamento.
5.5-Il
rilascio dell’autorizzazione potrà comportare il pagamento di un importo
deliberato annualmente dal Gestore quale rimborso spese.
6.1-In presenza di eventuali esigenze straordinarie
connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato
ovvero con il rilascio forzato di unità di traffico, pesca o diporto, per
motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in
mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e
sicurezza portuale, il Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell’Autorità
Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle
esigenze.
7.1-Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza
conferiti per legge all’Autorità Marittima, il Concessionario, direttamente o
attraverso convenzioni con terzi, fornirà nell’ambito del Porto turistico i
seguenti servizi che saranno svolti a sua esclusiva cura, spese e
responsabilità, fatto salvo quanto previsto dall’art.17:
a)
assistenza alle
operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, nonché predisposizione
delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;
b)
raccolta dei
rifiuti di bordo (a tale scopo sulle banchine dovranno essere collocati
appositi contenitori);
c)
pulizia delle
banchine e degli specchi acquei in concessione;
d)
guardianaggio
delle imbarcazioni (il servizio di vigilanza dovrà essere predisposto in
conformità alle prescrizioni dell’Autorità Marittima);
e)
rifornimento
idrico ;
f)
energia
elettrica;
g)
cassetta di
pronto soccorso;
h)
pulizie aree portuali,
raccolta rifiuti, olii esausti e batterie;
i)
predisposizione
e manutenzione delle attrezzature antincendio e organizzazione di servizi di
primo intervento antincendio secondo le prescrizioni dell’Amministrazione
Marittima;
j)
alaggio e varo
delle imbarcazioni con gru (le operazioni di alaggio e varo potranno essere
effettuate in proprio dal Gestore o affidate a ditte esterne autorizzate);
k)
installazione
di servizi igienici accessibili ed utilizzabili dagli utenti nell’arco delle 24
(ventiquattro) ore;
l)
servizio di
diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse
dall’Autorità Marittima.
Considerata la particolare natura amministrativa del
Concessionario (Amministrazione Comunale), questi realizzerà i servizi
attraverso propri dipendenti od affidamento in pubblico appalto a soggetti
esterni tecnicamente idonei a norma di legge. Il Concessionario resterà,
comunque, responsabile unico della gestione.
7.2-Servizi accessori:
a)
installazione
secondo ormeggio di prora, previa verifica da parte del Gestore della
fattibilità tecnica.
8.1-Le
tariffe di ormeggio e dei servizi portuali di cui all’art.7 sono deliberate
annualmente dal Gestore.
8.2-Il cessionario sarà esonerato dall’applicazione
delle tariffe previste a condizione che comunichi entro il 31 marzo dell’anno
di pertinenza l’intenzione di non occupare l’ormeggio per l’intera durata
dell’anno stesso. L’esonero si riferisce al periodo 01 aprile/31 dicembre. La
comunicazione di cui sopra dovrà eseguirsi a mezzo di lettera raccomandata r.r.
e sarà irrevocabile. L’assegnatario eserciterà il diritto a proseguire nel
rapporto con l’anno successivo. L’ormeggio lasciato libero sarà nella piena
disponibilità del Gestore.
8.3-Le associazioni sportive
non a scopo di lucro, per un solo
ormeggio temporaneo e previa
disponibilità, potranno presentare, entro e non oltre 31 Gennaio di ogni anno, richiesta per l’applicazione di
uno sconto sulle tariffe che sarà deliberato annualmente dal Concessionario, il
quale ne valuterà l’accoglimento o meno a suo insindacabile giudizio.
8.4-Lo
sconto di cui al comma precedente non si applica alle tariffe agevolate
invernali e non potrà cumularsi con
altre agevolazioni.
9.1-Fatta
salva la facoltà di decidere se procedere alla riassegnazione di ormeggi, Il
Concessionario attuerà regolari procedimenti di assegnazione
annuale e/o pluriennale degli ormeggi ricavati
nel Porto turistico, che dovranno svolgersi, finché perdurerà in capo al
medesimo la concessione del relativo ambito demaniale, nel rispetto dei
seguenti principi, criteri, regole e modalità:
a)
rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle richieste di assegnazione come pervenute al
Comune
b)
la durata massima
dell’assegnazione degli ormeggi è quadriennale, salvo rinnovo condizionatamente
a quello della concessione in capo al Comune salvo il pagamento da parte del
cessionario entro il 30 aprile di ciascun anno del canone appositamente
stabilito. Qualora l’assegnatario non provvederà al versamento del canone
improrogabilmente entro il termine suddetto, allo stesso è consentita la
regolarizzazione della propria posizione
col pagamento del canone maggiorato di una percentuale pari al 20% della
tariffa annuale improrogabilmente entro il successivo 31 maggio, termine
perentorio ed essenziale. L’inosservanza di questo ultimo termine comporterà la
decadenza automatica del diritto di ormeggio senza preavviso alcuno da parte
del Concessionario. La pronuncia di decadenza implicherà la restituzione della
quota di concessione proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio
decurtata di un importo pari a 5/12 della tariffa annuale;
c)
in caso di decadenza o
cessazione del diritto di ormeggio, il cessionario è obbligato a rimuovere
l’unità e, ove non vi provveda, il gestore dell’approdo ricorrerà alla
rimozione d’ufficio (anche al di fuori dell’ambito portuale) con addebito al
cessionario medesimo delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero
e custodia; l’insolvenza di quanto dovuto comporterà la restituzione della
quota di concessione proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio
decurtata del suddetto importo;
d)
nel caso di mancato
rinnovo per morosità di cui alla lett.c), o di rinuncia all’ormeggio, da comunicare
al competente settore entro il 30 settembre di ciascun anno con efficacia dal
1^ gennaio dell’anno successivo, il Concessionario provvederà alla
riassegnazione dell’ormeggio, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di
deliberare di non procedere alla immediata riassegnazione, attingendo alle
graduatorie delle liste d’attesa predisposte secondo l’ordine rigorosamente
cronologico di presentazione della domanda al Protocollo del Comune e secondo
la dimensione del posto richiesto ex art.3 – comma 2. Il nuovo assegnatario
dovrà confermare per iscritto e contestualmente versare la quota determinata
dal Comune entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di
disponibilità dell’ormeggio. La mancata risposta entro il suddetto termine determinerà
la cancellazione dalla lista d’attesa;
e)
gli iscritti alla
lista d’attesa dovranno confermare la propria richiesta improrogabilmente entro
il 31 gennaio di ciascun anno (farà fede solo il timbro postale) sotto
comminatoria, in caso contrario, di cancellazione dalla lista;
f)
la lista d’attesa ed i
relativi aggiornamenti dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo di ciascun
anno presso il Comune, mediante l’affissione all’Albo Pretorio per 15
(quindici) giorni consecutivi;
g)
ciascun cessionario
può essere intestatario di un solo ormeggio;
h)
in caso di decesso del
cessionario o del soggetto in lista d’attesa, gli eredi legittimi avranno
diritto al subentro, purché diano conferma scritta al Concessionario
dell’intenzione di esercitare tale diritto entro 6 (sei) mesi dal decesso, pena
la decadenza, e sempre che divenuti
proprietari dell’unità in questione per almeno 12 carati, salvo casi
particolari esaminati dalla Giunta. E’ facoltà del Concessionario richiedere la
presentazione della dichiarazione di successione.
9.2-E’ consentita la concessione temporanea di
ormeggi in base alla disponibilità degli ormeggi medesimi.
La richiesta di ormeggio temporaneo può essere presentata
solo a partire dal 5^ giorno antecedente la data di inizio del periodo di
ormeggio.
Il pagamento della tariffa di ormeggio,
deliberata annualmente dal Concessionario, deve essere effettuato entro e non
oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta, a
pena di decadenza dall’assegnazione. L’eventuale avvenuto ormeggio comporterà
comunque la corresponsione della tariffa prevista per il transito fino alla
liberazione dell’ormeggio.
In caso di mancato pagamento nei termini, di non
rimozione dell’imbarcazione alla scadenza del periodo richiesto e non
eventualmente rinnovato, di necessità o urgenza o per motivi di sicurezza, il
Gestore provvederà alla rimozione e/o all’alaggio dell’imbarcazione con il
conseguente deposito presso area o locale individuato dal Gestore medesimo con
addebito di tutte le spese conseguenti al proprietario del natante stesso. Di
dette operazioni verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r..
Alla scadenza dell’assegnazione potrà essere presentata
richiesta di rinnovo secondo le modalità di cui al presente comma.
Alla scadenza dell’assegnazione, l’ormeggio dovrà essere
lasciato libero entro le ore 10.00 medesimo giorno di scadenza a pena di
ulteriore addebito della tariffa giornaliera prevista per il transito.
Non è ammessa restituzione della tariffa
corrisposta in caso di inutilizzo dell’ormeggio derivante da libera
determinazione dell’assegnatario temporaneo.
Qualora il temporaneo, durante il periodo di
assegnazione, non dovesse occupare l’ormeggio per più di 3 (tre) giorni
consecutivi senza preventiva comunicazione al Gestore, per poterlo riutilizzare
dovrà comunicare per iscritto al Gestore tale intenzione con un preavviso di 10
giorni.
10.1-L’utente
non può in alcun caso cedere o subconcedere ad altri l’ormeggio assegnatogli.
Ugualmente è vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.
10.2-L’utente
non può occupare l’ormeggio con unità diversa da quella comunicata ed
autorizzata in sede di assegnazione.
10.3-Per il cessionario è
ammesso il cambio di imbarcazione, all’interno della medesima categoria
dell’ormeggio in assegnazione, previa presentazione di apposita domanda entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e conseguente rilascio di
autorizzazione da parte del Concessionario. Il rilascio della suddetta autorizzazione
sarà comunque subordinato alla valutazione delle dimensioni e delle
caratteristiche della nuova unità, che non dovranno costituire ostacolo né
creare difficoltà alle altre unità confinanti.
10.4 – E’ ammessa deroga
al termine indicato nel comma precedente per un unico cambio di imbarcazione
all’interno della medesima categoria dell’ormeggio in assegnazione, purché la
nuova imbarcazione presenti caratteristiche tali da non comportare alcuna
variazione al piano degli ormeggi, condizione perentoria ed essenziale per il
rilascio dell’autorizzazione da parte del Concessionario. Ai fini del rilascio
della suddetta autorizzazione, il cessionario dovrà sottoporre in visione al
Concessionario l’imbarcazione oggetto del cambio, il quale valuterà a suo
insindacabile giudizio la corrispondenza delle caratteristiche.
10.5-L’utente
a cui è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al comma precedente non potrà
sostituire l’imbarcazione per 2 (due) anni.
10.6-Ogni
utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 3 (tre)
giorni dovrà comunicare per iscritto al Gestore la durata dell’assenza affinché
questi ne possa disporre per l’utilizzazione durante la sua assenza.
10.7-Il
cessionario che al momento dell’assegnazione ha dichiarato di non possedere alcuna
imbarcazione o non occupa l’ormeggio da più di 3 (tre) giorni consecutivi senza
aver effettuato la comunicazione di cui al precedente comma 5, qualora volesse
utilizzare il posto barca, dovrà comunicare per iscritto al Gestore tale
intenzione con un preavviso di 10 (dieci) giorni.
Durante
il periodo di non occupazione dell’ormeggio il Gestore potrà utilizzarlo.
10.8
-Il Concessionario potrà procedere d’ufficio a cambiare l’ormeggio assegnato
con altro, sempre all’interno della medesima categoria, all’atto della
redazione annuale del Piano degli Ormeggi di cui all’art.3 - comma 1 - mentre
potrà procedervi in qualunque momento dell’anno per comprovate esigenze di
carattere tecnico.
10.9 -L’inosservanza di
quanto disposto ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta la decadenza dal
diritto d’ormeggio.
11.1-La
vendita totale a terzi dell’unità assegnataria di posto di ormeggio non
comporta all’acquirente l’automatico diritto al subentro nel posto medesimo,
anche se il venditore non intende più occuparlo.
11.2-Le
variazioni di proprietà o dei dati anagrafici dovranno essere sempre
tassativamente comunicati al Concessionario entro 15 giorni.
11.3-Il Concessionario,
riservandosi la facoltà di consentirne l’esercizio, potrà riconoscere
all’acquirente dell’unità assegnataria un diritto di prelazione al subentro
nell’ormeggio.
L’esercizio del suddetto
diritto sarà riconosciuto solo sulle concessioni in uso dell’ormeggio
regolarmente perfezionate con la sottoscrizione della scrittura privata
originaria.
L’aspirante acquirente
dovrà preventivamente comunicare al Concessionario il proprio intendimento di
acquistare l’unità assegnataria richiedendo contestualmente di poter esercitare
il diritto di prelazione. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata la
dichiarazione di rinuncia irrevocabile al diritto in uso dell’ormeggio e
dell’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata originaria a firma del
venditore/cessionario unitamente alla copia di un suo documento di identità in
corso di validità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta
richiesta, il Concessionario comunicherà all’aspirante acquirente
l’accoglimento o il rigetto della medesima. L’accoglimento della richiesta
comporterà, da parte dell’aspirante acquirente dell’unità assegnataria, il
versamento al Concessionario di un importo, deliberato annualmente, a fronte del riconoscimento del suddetto diritto e
la sottoscrizione dell’atto definitivo predisposto dal Concessionario medesimo
per il subentro nella concessione in uso dell’ormeggio per il periodo
residuale. La mancata presentazione della dichiarazione di rinuncia
all’ormeggio e/o dell’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata
originaria a firma del venditore/cessionario e/o la mancata sottoscrizione
dell’atto definitivo da parte dell’aspirante acquirente comporterà l’automatico
rigetto dell’istanza.
11.4-Qualora l’unità
assegnataria venga venduta per parte dei carati, l’acquirente avrà diritto di
usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che
quest’ultimo partecipi sempre alla proprietà dell’unità per almeno 12 (dodici)
carati; il venditore risulterà sempre il cessionario. Di tale vendita il
cessionario dovrà darne immediata comunicazione al Concessionario, a pena di
decadenza. Alla successiva vendita dell’intera quota (12 carati) o parte di
essa da parte del cessionario al comproprietario dell’unità si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente comma 3.
11.5-Qualora
l’ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari
dell’unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l’ormeggio
fintanto che almeno 12 (dodici) carati dell’unità assegnataria rimangano di
loro proprietà o di almeno uno di essi. In caso contrario si applicheranno le
disposizioni di cui al comma precedente.
11.6-Al
fine dell’applicazione del presente Regolamento, è equiparato al proprietario
chiunque abbia la piena disponibilità dell’unità tramite un regolare contratto
di leasing, locazione, comodato, da prodursi in copia all’atto della
presentazione della domanda di assegnazione del posto di ormeggio. Alla
eventuale cessione del contratto sono applicate le disposizioni di cui al
precedente comma 3.
12.1-Il Concessionario è
tenuto a garantire il 10% dei posti disponibili nell’area portuale destinandoli
al transito.
12.2-E’
fatto obbligo ai conduttori di unità in transito di presentarsi all’arrivo o
entro le ore 10 del giorno successivo al personale addetto con i documenti
personali e di bordo in corso di validità per la formalizzazione della
concessione in transito ed il versamento di quanto dovuto nei tempi e con le
modalità indicate dal personale addetto medesimo.
12.3-Il
Concessionario dovrà immediatamente segnalare alla locale Autorità Marittima
ogni unità non in regola con le vigenti leggi e con le disposizioni del
presente Regolamento. Dovrà, inoltre, segnalare alla Guardia di Finanza la
presenza di imbarcazioni battenti bandiera extra-comunitaria.
12.4
La durata massima della sosta delle unità di transito è fissata in giorni 8
(otto).
12.6
L’Autorità Marittima si riserva, comunque, la facoltà di esaminare ed
eventualmente autorizzare richieste di deroga dall’osservanza del termine sopraccitato
e di inoltrarle al Concessionario, ai sensi della vigente Ordinanza della
Capitaneria di Porto di Imperia.
12.7
Allo scadere della deroga eventualmente concessa dall’Autorità Marittima,
l’unità dovrà lasciare libero l’ormeggio. La violazione a tale norma comporterà
l’applicazione dell’art.1161 – 2° comma – del Codice della Navigazione.
12.8
Entro le ore 10 del giorno stabilita per la partenza, l’imbarcazione dovrà
lasciare il Porto turistico. Successivamente a tale ora sarà addebitato
all’utente un ulteriore giorno di sosta.
12.9-Alle
unità in transito che hanno usufruito dell’ormeggio non è consentito ritornare
prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data della partenza da detti
ormeggi, salvo casi di comprovata necessità.
13.1-Il
Porto turistico potrà essere dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul
Canale 9. Le unità che necessitano di assistenza per l’ormeggio e/o per il
disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 9 prima dell’inizio
delle manovre.
13.2-Ai
marinai di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da
diporto in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o
per motivi di sicurezza.
13.3-Per
motivi di sicurezza e/o emergenza, i marinai di banchina sono autorizzati a
salire a bordo delle unità all’ormeggio anche in assenza del proprietario o suo
rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime
e catene.
13.4-Qualora il Concessionario
disponga il cambio di ormeggio, la manovra dovrà essere eseguita a cura del
proprietario dell’unità con proprio equipaggio. Nel caso in cui l’unità non
disponesse di equipaggio e il proprietario fosse nell’impossibilità di eseguire
la manovra disposta, sarà il Concessionario a provvedere con proprio personale
con oneri e responsabilità a carico dell’armatore medesimo.
14.1-Salvo
che non sia espressamente disposto dall’Autorità Marittima per motivi di
sicurezza e salvo che sulla testata dei pontili, tutte le unità dovranno essere
ormeggiate “in andata” (poppa) negli spazi assegnati. Per le sole unità munite
di fuoribordo aventi particolari caratteristiche il Gestore potrà autorizzare
l’ormeggio con la prora rivolta verso i pontili.
14.2-E’ predisposta una
catena per ciascuna unità per l’ormeggio di prora normalmente sul lato a
dritta E’ ammessa, previa autorizzazione
del Gestore, l’installazione di un secondo ormeggio di prora su catena con oneri
a carico dell’assegnatario richiedente.
14.3-Ogni
unità dovrà essere ormeggiata a regola
d’arte con cime di ormeggio non galleggianti
di idonee dimensione e robustezza sia di prora
sia di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni
(3 per lato).
14.4-Durante le manovre
di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell’ancora se non in
caso di immediata e comprovata necessità.
14.5-Il Concessionario ha
l’obbligo di mantenere in efficienza e di controllare periodicamente le
sistemazioni di ormeggio di sua competenza e, segnatamente, catenarie, corpi
morti, gavitelli, pontili galleggianti e gli altri arredi di banchina.
14.6-Il Concessionario
non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali danni a
persone e/o cose causati da rotture di ormeggi oppure da un non corretto
ormeggio dell’unità, fatta eccezione per la rottura delle catene di cui al
precedente comma 2 o di bitte/gallocce, anelli d’ormeggio catenaria in banchina
di cui al comma 5.
14.7. Nel caso in cui
l’imbarcazione non fosse munita di idonei ormeggi ed adeguati parabordi, il
Concessionario dovrà comunicarlo, a mezzo raccomandata r.r., all’utente, il
quale dovrà regolarizzare la posizione entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento
della comunicazione. In caso di inadempienza, il Concessionario vi provvederà
direttamente con addebito delle relative spese all’utente.
15.1-Tutte le unità
ormeggiate in porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di
galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, nonché degli attestati di
sicurezza di legge in corso di validità e devono essere, inoltre, regolarmente
assicurate con contrassegno esposto. Discrezionalmente il Concessionario potrà
richiedere che tali requisiti vengano verificati dall’Autorità Marittima.
15.2-Acquisito il parere
di cui comma precedente, il Concessionario è autorizzato ad intimare all’utente
l’adozione delle norme necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza
richiesta dal comma 1. Qualora l’intimato non ottemperasse entro il predetto
termine, il Concessionario potrà procedere direttamente alla rimozione
dell’unità assegnataria con totale addebito delle spese a carico dell’utente.
15.3-Tutte le unità
assegnatarie devono inoltre avere a bordo le prescritte dotazioni antincendio
efficienti e pronte all’uso.
15.4-Tutte le unità
dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o spagliolare le
sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l’accumulo di gas
infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno, inoltre, effettuare la
suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.
15.5-E’ vietato
conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a
tale scopo (quali latte, taniche, fusti, etc.).
15.6-Tutte le unità
assegnatarie dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni
causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità
stazionanti agli ormeggi vicini. Il Concessionario è autorizzato ad adottare le
procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3 nei confronti delle unità
assegnatarie che non rispettino le presenti disposizioni.
16.1-I rifiuti prodotti dalle
unità assegnatarie in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben
chiusi e collocati nei cassonetti di raccolta appositamente posizionati nel
Porto turistico.
16.2-Le batterie, gli
olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di
deposito di accumulo) dovranno essere depositati negli appositi contenitori o
alla stazione di aspirazione (quando in funzione), previo contatto con i
marinai di banchina in servizio.
17.1-L’utente
è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e
regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di
polizia e sicurezza.
17.2-Per
qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità
nell’espletamento dei servizi in appalto, il Concessionario è manlevato da
qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli
appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative
nell’ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure
atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti
in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per
ogni servizio di cui sono responsabili.
17.3-Resta
stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose
per attività diverse dai servizi portuali, il Concessionario è manlevato da
qualsiasi azione di responsabilità.
17.4-Il Concessionario non
risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto
turistico e anche a bordo delle imbarcazioni.
17.5-Il Concessionario è altresì
manlevato dalla responsabilità per danni causati da urto fortuito o per causa
dubbia ai sensi dell’art.482 del Codice della Navigazione.
18.1-Fatti salvi i poteri
proprio dell’Autorità Marittima, il Concessionario si avvarrà della Polizia
Municipale nell’opera di sorveglianza o prevenzione degli abusi che potrebbero
verificarsi all’interno del Porto turistico.
19.1-E’
obbligo per gli utenti del Punto Nautico il rispetto delle seguenti norme
comportamentali:
A)
Velocità: la
velocità delle unità nell’ambito dell’approdo, in entrata ed uscita dallo
stesso, deve essere ridotta al minimo indispensabile per manovrare e comunque
non superare i 2 nodi;
B)
Precedenza: le
unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in
entrata;
C)
Abbandono: le
unità lasciate in abbandono verranno
rimosse d’ufficio con tutte le spese inerenti a carico dell’utente.
D)
Inquinamento
acustico: le prove dei motori (da effettuarsi sempre ad elica disinserita) e
qualsiasi altro rumore molesto sono consentiti :
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 – DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 20.00.
19.2-Il reiterato e/o il
grave inadempimento agli obblighi di cui sopra comporta la decadenza automatica
dal diritto di ormeggio.
20.1-All’interno del Porto
turistico è vietato :
a)fare balneazione e
immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo
delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente
autorizzati;
b)effettuare lo sci nautico,
wind surf e pesca;
c)depositare combustibili di
qualunque genere;
d)gettare e/o sversare in mare
immondizie, olio, nafta e qualsiasi sostanza nociva (allegato A L.31.12.1982,
n.979) che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale nonché
ingombrare i pontili e le passerelle con materiali vari, rifiuti e simili. Per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate
è consentito solo l’impiego di prodotti biodegradabili;
e)occupare aree portuali con
imbarcazioni, attrezzi e qualsiasi altro materiale senza espressa
autorizzazione del Concessionario;
f)accedere
al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli,
carrelli o altro) su scali d’alaggio, sui moli, sui pontili e nelle aree portuali
in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;
g)l’utilizzo
in proprio delle attrezzature antincendio;
h)effettuare qualsiasi
attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell’ex art.68 del Codice
della Navigazione ed autorizzazione del Concessionario di cui all’art.5;
i)eseguire qualsiasi
lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti
all’ormeggio o alate a secco al di fuori delle aree all’uopo destinate;
l)l’ingombro in modo
permanente dei pontili e della banchina da parte dei pescatori. Agli stessi è
consentito depositare materiali sui pontili e/o sulla banchina solo per
l’occorrenza giornaliera per lo svolgimento della professione;
m)l’inquinamento del suolo
e la pulizia delle reti da pesca sui pontili e/o sulla banchina. Su questi
ultimi è ammesso il deposito temporaneo delle reti, solo se riposte negli
appositi contenitori per il periodo strettamente necessario alle operazioni di
imbarco, sbarco e manutenzione;
n)lasciare inserito il
cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a
bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
o)manomettere e/o
modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di
altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
p)scavalcare
recinzioni e/o delimitazioni dell’area portuale per accedervi;
q)l’accesso
di animali che non siano preventivamente autorizzati dal Concessionario;
r)lasciare
in acqua qualsiasi tipo di “tender”;
s)lavarsi,
stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;
t)accendere
fuochi, anche del tipo “barbecue” o simili, sulla banchina, sui pontili e sui
moli;
u)provocare
rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;
v) lasciare sui pontili
le manichette dell’acqua non opportunamente raccolte, lasciare l’acqua di
banchina aperta o collegata all’imbarcazione senza persone a bordo e l’utilizzo
di acqua per usi impropri; inoltre, al fine di limitare gli sprechi d’acqua,
gli utenti dovranno dotarsi di pistola regolatrice del flusso idrico.
20.2-I divieti di cui al
presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera,
Forze Armate e di Polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti
locali, servizi di soccorso o emergenza impegnati nello svolgimento dei
prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunale di prestare in ogni
occasione la massima cautela.
21.1-La pronuncia di
decadenza o cessazione del diritto di ormeggio comporterà la restituzione della
quota di concessione, proporzionata al periodo di non fruizione dell’ormeggio
ed indicizzata, versata in sede di assegnazione.
21.2-Entro
30 (trenta) giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di
decadenza, il cessionario è obbligato a rimuovere l’unità e, ove non provveda,
il Concessionario ricorrerà alla
rimozione d’ufficio (anche al di fuori dell’ambito portuale) con addebito al
cessionario medesimo delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero.
Laddove il cessionario non provvedesse al pagamento delle spese addebitategli
per sua inadempienza, le medesime verranno decurtate dalla quota di concessione
di cui al comma precedente.
22.1-Fatte
salve le competenze dell’Autorità Marittima e senza pregiudizio dei
provvedimenti dalla stessa adottati in virtù del Codice della Navigazione in
ordine all’infrazione rilevata, il Concessionario potrà, altresì, adottare
particolari provvedimenti sanzionatori a carico degli utenti, ivi compresa la
decadenza dell’ormeggio.
22.2-Tutti
i frequentatori del Porto turistico sono tenuti all’osservanza delle presenti
norme, del Codice della Navigazione, delle normative in materia doganale, di
polizia, di igiene, tutela ambientale, sicurezza nonché a qualunque altra norma
in materia comunque applicabile.
22.3-I contravventori
saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero causare a persone
e/o cose in conseguenza dell’inosservanza del presente Regolamento, salve le
maggiori responsabilità civili e penali.
23.1-Per
i motivi di seguito elencati, il Concessionario darà avvio ai procedimenti che
comporteranno la decadenza dal posto di ormeggio a suo tempo assegnato:
a)
Omesso
pagamento delle tariffe applicate nei termini stabiliti dal presente
Regolamento;
b)
Cambi di barca
non espressamente autorizzati per iscritto e/o difformità rispetto a quanto
dichiarato relativamente alle dimensioni della nuova imbarcazione;
c)
Qualunque variazione
di proprietà dell’imbarcazione da parte del cessionario che non osservi
quanto stabilito dal presente
Regolamento;
d)
Cessione anche
temporanea, a qualsiasi titolo, a terzi dell’ormeggio in difformità dai casi
previsti dal presente Regolamento;
e)
Mendacità
dichiarazione attestante la metratura dell’unità;
f)
Grave o
reiterata inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative concernenti il Porto Turistico o delle istruzioni impartite dal
Gestore e ritualmente pubblicate, mediante circolare e/o affissione in luogo
visibile all’interno del Porto Turistico.
24.1-Il Concessionario è
tenuto a collocare nei punti più opportuni cartelli segnalanti i divieti di cui
all’art.20.
25.1-Ferme restando le
presenti disposizioni, è facoltà del Concessionario regolare convenzionalmente
i rimanenti aspetti del rapporto contrattuale con l’Utente.
25.2-Per quanto non
espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della
Navigazione e del relativo Regolamento d’esecuzione, del nuovo Codice della
Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni
della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza,
tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di
competenza statale e di polizia.